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APRILE
2005
LA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ROMANA
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2. Potrebbe darci una descrizione più dettagliata sul processo di nomina dei nuovi senatori e sul ruolo che i censori avevano in questo campo nei diversi periodi?
Quali erano i requisiti per essere nominati? I censori avevano mano libera o esistevano delle restrizioni?
Qual era lo status dei “Senatores pedarii” e perché venivano chiamati così?
2. Dobbiamo riconoscere di non sapere pressoché nulla della procedura per la nomina dei nuovi senatori prima della dittatura di Silla. Quanto accadeva prima della lex Ovinia, che si fa tradizionalmente risalire al 300 a.C. ca., era probabilmente una questione di congetture già per un antiquario come Gellio. Egli riteneva che i consoli della prima repubblica scegliessero chi volevano (non è chiaro se la nomina valesse solo per l’anno in carica o fosse a vita); in realtà è probabile che tale status venisse per la maggior parte ereditato e fossero cooptati, se già non erano senatori, coloro che erano eletti al consolato, alla pretura o al tribunato militare. Dopo la lex Ovinia la lectio senatus fu gestita dai censori, non come parte integrante del censimento, bensì come procedura a sé. I nuovi senatori probabilmente prendevano posto dopo la lettura della lista. Tuttavia, una volta che fu compreso che gli “uomini migliori” includevano tutti quelli che avevano raggiunto una certa magistratura, è probabile che tali magistrati, se già non erano membri del senato, potessero sedervisi anche prima che la lectio li nominasse formalmente. La frase che troviamo nella lex Latina tabulae Bantinae (FIRA, I nr. 6, lin. 23), “coloro che hanno espresso o esprimeranno la loro opinione in senato”, è stata vista come riferimento a quelli che si trovavano in questo stadio intermedio.
Lo stesso può essere accaduto quando qualcuno otteneva un sacerdozio che prevedeva l’ingresso al senato. Dopo Silla la carica di senatore sembra essere seguita direttamente all’elezione alla questura. Così Cicerone, questore nel 75 a.C., poté sedere in una commissione del senato nel 73 (vedi il S.C. de Oropiis, FIRA I, nr. 36, lin. 12) e gli ex questori potevano immediatamente far parte delle giurie senatorie. Naturalmente la lectio compiuta dai censori successivi avrebbe confermato o invalidato tutto ciò, com’era per la carica di ciascun senatore.
Prima di Silla la lex Ovinia sembra aver dato ai censori la libertà di scegliere coloro che essi ritenevano essere i “migliori”, il che veniva determinato dai valori dell’élite romana. E’ chiaro dal modo in cui si esprime la lex repetundarum epigrafica (FIRA I, nr.7, lin.13 e 16-17) che nel 123-2 tutti gli ex magistrati di livello superiore al tribunato della plebe avrebbero posseduto lo status senatorio, a meno che non fossero stati disonorati da una condanna per crimine o da qualcosa per cui erano visti come ineleggibili.
Sappiamo anche che la lex Atinia permetteva agli ex tribuni di sedere in senato. Sicuramente tale legge passò dopo il 123-2, ma comunque prima che Saturninus diventasse tribuno nel 103, dacché il suo ingresso nel senato fu contestato dal censore del 102, Metello Numidico. Ciononostante, se il senato prima di Silla contava 300 membri, i censori devono averne arruolati molti che non avevano detenuto cariche alte quanto l’edilità o il tribunato. Alcuni di loro possono essere stati sacerdoti, ma secondo me un numero considerevole deve essere stato selezionato in base alla nascita, perché appartenevano a famiglie di rango senatorio. L’introduzione da parte di Silla della questura come qualifica significa che il senato era diventato qualcosa di più di una meritocrazia.
Non sappiamo se esistesse una condizione formale dei senatores pedarii sotto la repubblica. La dizione sembra riferirsi a coloro che ‘ibant pedibus in sententiam alicuius’, ossia dimostravano il loro supporto al punto di vista di un oratore senza che facessero un discorso loro stessi. In epoca postsillana si potrebbe pensare ad quella massa di ex questori che non acquisivano alcun gradino superiore. Tuttavia alcuni ex questori pronunciarono importanti discorsi; degno di nota quello di Catone del 5 dicembre 63
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