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APRILE
2005
LA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ROMANA
(3)
3. Qual era il peso di un Senatus Consultum in confronto a quello di una Lex?
3.
Durante la repubblica una lex (nel contesto
di questa domanda) era una legittima risoluzione
di un’assemblea del popolo romano. Detto con
le parole del prescritto di una lex: [il magistrato
proponente] iure rogavit populusque (o plebesque)
iure scivit. Il testo era una serie di comandi,
come si constata dal fatto che i verbi principali
erano normalmente all’imperativo futuro (es.
facito, curato, esto). I comandi, tuttavia,
hanno minor forza se non sono sostenuti da
sanzioni. Verso la tarda repubblica era andata
sviluppandosi la distinzione fra una lex perfecta
ed una lex imperfecta. Nella prima il testo
conteneva una sanzione (sanctio), contro coloro
che disobbedivano -solitamente sotto forma
di multa o perdita di privilegi- e l’invito
a perseguire i trasgressori. Una lex imperfecta
poteva anche portare ad un procedimento giudiziario
contro i disobbedienti sulla base generica
di un tradimento verso il popolo, ma il pericolo
era più remoto.
Anche se i singoli individui potevano essere esentati dagli effetti di una legge
(privilegium) tanto da un’assemblea quanto
dal senato, una legge in sé, quando debitamente
approvata, poteva essere rovesciata in parte
o in toto solo da una successiva legislazione.
Tuttavia, con la lex Cecilia Didia del 98 a.C.,
fu escogitata una procedura attraverso cui
il senato poteva dichiarare che le persone
non erano vincolate da una determinata legge
in ragione di un vizio durante la procedura
di approvazione.
Un senatus consultum era la risoluzione del senato emanata in risposta ad un
argomento sottopostogli da un alto magistrato
o tribuno della plebe. Il senato assumeva una
posizione o circa il modo di interpretare le
circostanze che gli erano state esposte (es.
un’azione veniva dichiarata contra rem publicam)
o circa un futuro corso d’azione. La costruzione
linguistica usata è rispettivamente censeo
+ accusativo e infinitiva oppure censeo + uti
con il congiuntivo.
Il consultum poteva essere
specificamente rivolto ad uno o più magistrati
oppure poteva implicitamente richiedere che
il magistrato che lo aveva richiesto prendesse
i provvedimenti appropriati. Il magistrato
che presiedeva aveva il compito di redigere
(con assistenza) il testo e di comunicarlo
a chi di dovere. Alcuni senatus consulta erano
relativi solo alle immediate circostanze e
diventavano presto obsoleti. Altri, come il
S.C. de Bacchanalibus (FIRA I, nr.30) erano
normative per il lungo periodo. Quest’ultimo
poteva ragionevolmente essere simile ad una
legge, specialmente perché contemplava una
sanzione contro i trasgressori. Tuttavia, un
S.C. non poteva rescindere o sovrapporsi ad
una legge debitamente approvata (vedi sopra).
In aggiunta, per la sua stessa natura di consiglio
espresso ad un magistrato, un senatus consultum
non aveva valore se il relativo magistrato
sceglieva di non accettare il consiglio, ovvero
rifiutava di pubblicarlo o di agire in base
a quello.
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