CHIEDILO ALL'ESPERTO

 

Prof. Andrew Lintott
Fellow del Worchester College di Oxford

 

Domanda n. 1

Domanda n. 2

Domanda n. 3

Domanda n. 4

Domanda n. 5

Domanda n. 6

 

APRILE 2005
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

(3)
3. Qual era il peso di un Senatus Consultum in confronto a quello di una Lex?

3. Durante la repubblica una lex (nel contesto di questa domanda) era una legittima risoluzione di un’assemblea del popolo romano. Detto con le parole del prescritto di una lex: [il magistrato proponente] iure rogavit populusque (o plebesque) iure scivit. Il testo era una serie di comandi, come si constata dal fatto che i verbi principali erano normalmente all’imperativo futuro (es. facito, curato, esto). I comandi, tuttavia, hanno minor forza se non sono sostenuti da sanzioni. Verso la tarda repubblica era andata sviluppandosi la distinzione fra una lex perfecta ed una lex imperfecta. Nella prima il testo conteneva una sanzione (sanctio), contro coloro che disobbedivano -solitamente sotto forma di multa o perdita di privilegi- e l’invito a perseguire i trasgressori. Una lex imperfecta poteva anche portare ad un procedimento giudiziario contro i disobbedienti sulla base generica di un tradimento verso il popolo, ma il pericolo era più remoto.
Anche se i singoli individui potevano essere esentati dagli effetti di una legge (privilegium) tanto da un’assemblea quanto dal senato, una legge in sé, quando debitamente approvata, poteva essere rovesciata in parte o in toto solo da una successiva legislazione. Tuttavia, con la lex Cecilia Didia del 98 a.C., fu escogitata una procedura attraverso cui il senato poteva dichiarare che le persone non erano vincolate da una determinata legge in ragione di un vizio durante la procedura di approvazione. Un senatus consultum era la risoluzione del senato emanata in risposta ad un argomento sottopostogli da un alto magistrato o tribuno della plebe. Il senato assumeva una posizione o circa il modo di interpretare le circostanze che gli erano state esposte (es. un’azione veniva dichiarata contra rem publicam) o circa un futuro corso d’azione. La costruzione linguistica usata è rispettivamente censeo + accusativo e infinitiva oppure censeo + uti con il congiuntivo.
Il consultum poteva essere specificamente rivolto ad uno o più magistrati oppure poteva implicitamente richiedere che il magistrato che lo aveva richiesto prendesse i provvedimenti appropriati. Il magistrato che presiedeva aveva il compito di redigere (con assistenza) il testo e di comunicarlo a chi di dovere. Alcuni senatus consulta erano relativi solo alle immediate circostanze e diventavano presto obsoleti. Altri, come il S.C. de Bacchanalibus (FIRA I, nr.30) erano normative per il lungo periodo. Quest’ultimo poteva ragionevolmente essere simile ad una legge, specialmente perché contemplava una sanzione contro i trasgressori. Tuttavia, un S.C. non poteva rescindere o sovrapporsi ad una legge debitamente approvata (vedi sopra). In aggiunta, per la sua stessa natura di consiglio espresso ad un magistrato, un senatus consultum non aveva valore se il relativo magistrato sceglieva di non accettare il consiglio, ovvero rifiutava di pubblicarlo o di agire in base a quello.