Lex Academiae Italicae
15 Aprile 2002
-PRINCIPI FONDAMENTALI-
I- L'Academia Italica è un'istituzione operante
nei confini della Provincia Italia di Nova Roma. La
direzione dell'Academia Italica è esercitata
nelle forme e nei limiti della Lex Academiae Italicae,
nonchè nel rispetto dell'ordinamento giuridico
di Nova Roma e della Provincia Italia.
II- L'Academia Italica promuove qualsiasi attività
ritenuta d'interesse e utilità ai fini della
crescita personale degli academici negli ambiti sociale,
culturale e politico di Nova Roma.
III- L'Academia Italica offre le propria collaborazione
allo sviluppo di Nova Roma nelle forme e nei limiti
della Lex Academiae Italicae e compatibilmente con i
propri mezzi.
IV- I Rapporti tra L'Academia Italica e la Provincia
Italia sono sanciti dai Pacta Martia. Le modificazioni
dei Pacta, accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione della Lex Academiae Italicae.
-ORDINES-
V- L'attività dell'Academia Italica è
organizzata in Ordines.
VI- Ogni Ordo opera in un campo specifico dell'attività
dell'Academia Italica secondo i principi fissati dalla
Lex Academiae Italicae.
VII- Di ogni singolo Ordo è responsabile un
Magister Magnus, il quale amministra il proprio Ordo
nei modi stabiliti dalla Lex Academiae Italicae. Nel
caso il Magister Magnus di un Ordo non sia nominato,
le sue funzioni sono svolte dal Rector o dal Vicarius,
a seconda del loro comune accordo. Il Rector e il Vicarius
possono anche decidere di affidare le funzioni di Magister
Magnus ad un terzo, che opererà quale "munere
fungens" (facente funzioni), e non godrà
dei diritti di un Magister Magnus.
VIII- Sono costituiti i seguenti Ordines con le rispettive
funzioni:
a) Ordo de Archaeologia et Historia:
avente il compito di relazionare sugli sviluppi delle
indagini archeologiche e storiche nel territorio della
Provincia Italia, nonchè sulla conservazione
del patrimonio archeologico italico.
b) Ordo de Disciplina Militari et Muneribus:
avente il compito di contattare, mantenere i rapporti
e descrivere l'attività di gruppi di rievocazione
storica militare e gladiatoria operanti sul territorio
della Provincia Italia; di relazionare sulla disciplina
militare e sulla gladiatura della Romanità attraverso
l'indagine di testi di autori latini, la consultazione
di personalità quali professori universitari
o studiosi, la raccolta di informazioni per mezzo di
qualsiasi altro supporto.
c) Ordo de Artibus:
avente il compito di contattare, mantenere i rapporti
e descrivere l'attività di gruppi di rievocazione
storica nei campi letterario, poetico, musicale, pittorico
e di danza; di relazionare sulla vita artistica nella
Romanità attraverso l'indagine di testi di autori
latini, la consultazione di personalità quali
professori universitari o studiosi, la raccolta di informazioni
per mezzo di qualsiasi altro supporto.
d) Ordo de Litteris nostrae aetatis:
avente il compito di produrre nuova letteratura in lingua
latina, sia in prosa, sia in poesia; di relazionare
sulla letteratura contemporanea in lingua latina nel
mondo.
e) Ordo de Lingua latina viva:
avente il compito di contattare, mantenere i rapporti
e descrivere l'attività di associazioni che promuovano
l'uso contemporaneo della lingua latina; di promuovere
esso stesso la diffusione della lingua latina contemporanea.
IX- Si può, per mezzo di un Edictum Superius,
disporre la creazione di nuovi Ordines che acquisiscono
valore pari a quello degli Ordines costituiti dalla
Lex Academiae Italicae.
X- Si può, per mezzo di un Edictum Superius,
disporre la dissoluzione di Ordines la cui costituzione
non sia stata stabilita dalla Lex Academiae Italicae.
-SEMINARIA-
XI- I Seminaria sono composti ognuno da un Administer
e da alcuni membri dell'Academia Italica. Il Rector,
insieme al Vicarius, nominano l'Administer e, su proposta
di questo, i membri che faranno parte del Seminarium
in questione. L'Administer di un Seminarium non deve
necessariamente essere membro dell'Academia Italica.
XII- L'Administer dirige l'attività del proprio
Seminarium e ne è responsabile. Mantiene l'unità
di indirizzo del Seminarium coordinandone i membri.
XIII- I Seminaria hanno il compito di svolgere attività
di una certa specificità, anche con risvolti
pratici. I Seminaria sono istituiti per decisione comune
del Rector e del Vicarius, i quali indicano gli obiettivi
e gli Ordines a cui il Seminarium è rivolto.
Un Seminarium si conclude con il conseguimento dei propri
obiettivi, salvo assegnazione di nuovi da parte del
Rector e del Vicarius.
XIV- Il Rector e il Vicarius possono, di comune accordo,
sostituire all'occorrenza l'Administer di un Seminarium.
XV- Il Rector e il Vicarius possono, di comune accordo,
stabilire all'occorrenza un numero massimo di partecipanti
ad un Seminarium, o limitare la possibilità di
partecipazione ad una parte dei membri dell'Academia
Italica.
XVI- Salvo limitazioni, qualunque membro dell'Academia
Italica, anche se non espressamente invitato a prendere
parte al Seminarium, può porgere domanda di partecipazione
all'Administer, il quale la considera e dà risposta
entro sette giorni. Se la domanda viene accolta, L'administer
deve informare il Rector e il Vicarius, i quali notificano
l'ingresso del nuovo membro nel Seminarium.
XVII- L'Administer, con una scnsione di tempo da concordare
in base ai casi, deve presentare al Collegium Superius
almeno due relazioni, una in itinere e una a Seminarium
concluso, esponendo brevemente il lavoro svolto nel
Seminarium Stesso. I risultati prodotti nel Seminarium
devono essere consegnati dall'Administer al Rector e
al Vicarius, salvo diversa decisione di questi ultimi.
L'Administer deve, a conclusione del Seminarium, scrivere
una breve relazione per ogni academicus che abbia eventualmente
partecipato al Seminarium stesso, esponendo in ognuna
il lavoro svolto da tali academici e dando un breve
giudizio sulla loro attività. Deve poi consegnare
le relazioni ai rispettivi Magistri Magni degli academici.
-MEMBRI DELL'ACADEMIA ITALICA-
ACADEMICI
XVIII- Qualsiasi civis novaromano italico può
iscriversi all'Academia Italica.
XIX- All'atto dell'iscrizione il civis diventa "academicus"
e deve inserirsi in uno degli Ordines. Da questo momento
svolge le attività contemplate dall'Ordo di appartenenza
sotto la direzione del Magister Magnus.
XX- Un academicus non può far parte di più
Ordines contemporaneamente.
XXI- L'Academicus può abbandonare l'Academia
Italica dichiarando la propria intenzione al Rector
e al Vicarius.
XXII- L'attività di ogni academicus all'interno
dell'Academia Italica dura sei mesi (ciclo). Al termine
del ciclo l'acadmicus è dimesso dall'Academia
Italica nelle forme indicate dalla Lex Academiae Italicae.
XXIII- Gli academici partecipano al Collegium Academicorum.
MAGISTRI
XXIV- E' Magister di diritto, salvo rinuncia, chi ha
completato un ciclo ottenendo una votazione finale non
inferiore a 100/120. Costui diventa Magister dello stesso
Ordo in cui ha completato tale ciclo.
XXV- Il Rector può nominare Magistri cives che
si siano distindi per merito nel campo sociale, culturale
o artistico di Nova Roma. Costoro hanno diritto di accettare
o rifiutare la carica.
XXVI- I Magistri partecipano al Collegium Magistrorum.
XXVII- Un Magister può avere assegnati da parte
del proprio Magister Magnus un numero indefinito di
Academici dei quali coordinare l'attività.
XXVIII- I Magistri hanno il compito di valutare l'attività
delgi academici loro assegnati dai rispettivi Magistri
Magni nei modi previsti dalla Lex Academiae Italicae.
MAGISTRI MAGNI
XXIX- I Magistri Magni sono nominati dal Collegium Superius
su proposta di almeno uno dei suoi membri. Per essere
nominati Magister Magnus occorre detenere già
la carica di Magister.
XXX- I Magistri Magni partecipano al Collegium Superius
e al Collegium Magistrorum.
XXXI- Ogni Magister Magnus:
a) è responsabile del proprio Ordo e ne amministra
l'attività;
b) entro 10 giorni dalla nomina deve programmare e presentare
al Rector e al Vicarius un Sistema di Valutazione degli
academici del suo Ordo in conformità alla Lex
Academiae Italicae. Qualora il suo Ordo disponga già
di un Sistema di Valutazione, egli può confermarlo
o proporne uno nuovo;
c) può affidare un numero indefinito di academici
del proprio ordo ad un Magister del proprio Ordo;
d) deve valutare l'attività delgi academici del
proprio ordo che non abbia affidato ad alcun Magister,
secondo i modi previsti dalla Lex Academiae Italicae;
e) può nominare, tre i Magistri, del suo Ordo,
uno Scriba che lo aiuti nella gestione dell'Ordo stesso
e assuma le sue funzioni durante eventuali periodi di
assenza;
f) può proporre Edicta Superiora al Collegium
Superius.
RECTOR
XXXII- Il Rector è eletto dal Collegium Superius.
L'elezione del Rector ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggiornaza assoluta
(50%+1).
XXXIII- Può essere eletto Rector ogni civis
italico che abbia detenuto la carica di Magister Magnus
per non meno di un anno.
XXXIV- Il Rector è eletto per due anni. Trenta
giorni prima che scada il termine il Vicarius convoca
il Collegium Superius per eleggere il nuovo Rector.
Non ci sono limiti alla rielezione dello stesso Rector.
XXXV- Le funzioni del Rector, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Vicarius.
In caso di impedimento permanente o di dimissioni del
Rector, il Vicarius indice l'elezione del nuovo Rector
entro quindici giorni.
XXXVI- Il Rector è la massima autorità
dell'Academia Italica. Coordina e supervisiona l'attività
dell'Academia Italica. Convoca il Collegium Superius,
il Collegium Magistrorum e il Collegium Academicorum.
Partecipa al Collegium Superius e al Collegium Magistrorum.
Nomina il Vicarius. Salvaguarda l'attività e
gli interessi dell'Academia Italica attraverso l'amministrazione
dell'exactio (espulsione) contro qualsiasi membro dell'Academia
Italica. Può, con Edictum Rectoris, prendere
provvedimenti straordinari che si rendano necessari
per il buon perseguimento delle finalità dell'Academia
Italica. Può, insieme al Vicarius, disporre l'istituzione
di Seminaria. Può nominare Magistri nei casi
indicati dalla Lex Academiae Italicae. Può proporre
edicta Superiora al Collegium Superius. Può,
insieme al Vicarius, nominare Magistri Magni ad Honorem
nei modi indicati dalla Lex Academiae Italicae.
VICARIUS
XXXVII- Il Vicarius è nominato dal Rector entro
quindici giorni dal suo insediamento.
XXXVIII- Può essere nominato Vicarius qualsiasi
membro dell'Academia Italica.
XXXIX- Il Vicarius resta in carica fino alla successiva
elezione di un Rector.
XL- In caso il Vicarius non possa permanentemente adempiere
le proprie funzioni, o in caso si dimetta, il Rector
nomina un nuovo Vicarius entro quindici giorni.
XLI- Il Vicarius partecipa al Collegium Superius e
al Collegium Magistrorum. Assiste il rector nell'Amministrazione
dell'Academia Italica. Può, insieme al Rector,
disporre l'istituzione di Seminaria. Può, insieme
al Rector, nominare Magistri Magni ad Honorem, nei modi
indicati dalla Lex Academiae Italicae. Può proporre
edicta Superiora al Collegium Superius. Può,
se lo ritiene necessario, nominare tra i membri dell'Academia
Italica uno Scriba che lo assista nell'adempimento dei
suoi compiti.
-COLLEGIA-
COLLEGIUM SUPERIUS
XLII- Il Collegium Superius è composto dal Rector,
dal Vicarius e dai Magistri Magni.
XLIII- Il Rector e il Vicarius possono, di comune accordo,
nominare Magistri Magni ad Honorem, i quali, se accettano,
hanno le medesime funzioni di ogni Magister Magnus,
ma senza l'obbligo di amministrare un Ordo.
XLIV- Il Collegium Superius è convocato dal
Rector.
XLV- Il Collegium Superius esercita la funzione legislativa
dell'Academia Italica.
XLVI- L'iniziativa degli Edicta Superiora appartiene
a ciascun membro del Collegium Superior.
XLVII- Ogni Edictum presentato, attraverso il Rector
e il Vicarius, al Collegium Superius, è esaminato
e discusso dai suoi membri durante un periodo di tempo,
stabilito dal Rector, non inferiore ai sette giorni
(Contio). Durante la Contio il testo dell'Edictum può
essere modificato, considerati i pareri, dal Rector,
al fine di apportarvi eventuali miglioramenti ritenuti
necessari. All'occorrenza, il Rector può stabilire
di prolungare il periodo della Contio, giustificando
la propria decisione. L'Edictum è votato per
l'approvazione dal Collegium Superius negli otto giorni
successivi alla chiusura della Contio.
XLVIII- Un Edictum Superius è reso effettivo
se approvato dalla maggioranza assoluta (50%+1) del
Collegium Superius.
XLIX- Le votazioni del Collegium Superius hanno luogo
per scrutinio pubblico.
COLLEGIUM MAGISTRORUM
L- Il Collegium Magistrorum è composto dal Rector,
dal Vicarius, dai Magistri Magni e dai Magistri.
LI- Il Collegium Magistrorum è un organo di
consulenza del Collegium Superius per la materie che
dovessero essere ritenute necessarie. Il Collegium Magistrorum
è convocato dal Rector.
LII- Le votazioni del Collegium Magistrorum hanno luogo
per scrutinio segreto.
COLLEGIUM ACADEMICORUM
LIII- Il Collegium Academicorum e composto dagli academici.
LIV- Il Collegium Academicorum è un organo di
consulenza del Collegium Superius per le materie che
dovessero essere ritenute necessarie. Il Collegium Academicorum
è convocato dal Rector.
LV- Le votazioni del Collegium Academicorum hanno luogo
per scrutinio segreto.
-VALUTAZIONE DEGLI ACADEMICI-
LVI- L'attività svolta da ogni singolo academicus
è valutata dal Magister Magnus del suo Ordo o
dal Magister a cui è stato assegnato.
LVII- Entro dieci giorni dalla nomina, se l'ordo non
ha già un Sistema di Valutazione degli academici,
il Magister Magnus ne elabora uno e lo presenta al Rector
e al Vicarius. Questi hanno la facoltà di ufficializzarlo
o di chiederne uno nuovo. Se l'Ordo ha già un
Sistema di Valutazione, il Magister magnus, quando lo
ritenga necessario, può comunque proporre al
Rector e al Vicarius dei cambiamenti da apportare al
Sistema già esistente. Il Rector e il Vicarius
hanno la facoltà di ufficializzare le modifiche
o di mantenere il sistema già esistente.
LVIII- I Sistemi di Valutazione si differenziano in
base all'Ordo. Essi sono strutturati secondo alcune
linee generali: le attività svolgibili dagli
academici sono divise in tre livelli (A,B,C) di difficoltà
e impegno crescenti. assegnazione dei livelli ai diversi
tipi di attività è fatta dal Magister
Magnus in conformità all'articolo precedente.
IX- Ad ogni lavoro svolto da un academicus, il suo
Magister o Magister Magnus dà un voto sotto forma
di un numero intero, prendendo come riferimento il seguente
schema e restando entro i limiti minimo e massimo previsti
pre i differenti livelli di attività.
A B C
insufficiente 1 2 3
scarso 2 4 6
sufficiente 3 6 9
buono 4 8 12
ottimo 5 10 15
viene valutato un numero di lavori tale per cui la
somma dei voti massimi previsti per ognuno di essi sia
pari a 60. Ogni lavoro in più svolto dall'academicus
non è valutato, ma il suo Magister o Magister
Magnus ne fa una breve relazione. Al termine del ciclo
di sei mesi dell'academicus, il suo Magister o Magister
Magnus somma i vari voti assegnati e moltiplica il risultato
per due: questo è il "voto di presentazione".
Il Magister o Magister Magnus scrive una breve relazione
sull'academicus e sull'attività da lui svolta
durante il ciclo di sei mesi.
LX- Tutto il materiale riguardante l'academicus (voto
di presentazione, relazione sull'academicus, eventuali
relazioni su lavori aggiuntivi svolti, eventuali relazioni
redatte da Administri sulla partecipazione dell'academicus
a Seminaria) deve giungere in possesso del Magister
Magnus. Il Magister Magnus porge richiesta d'inserire
lo scrutinio dell'academicus nella successiva riunione
dell Collegium Superius. In questa occasione il Magister
Magnus sottopone al Collegium Siuperius tutta la documentazione
relativa all'academicus.
LXI- Se il voto di presentazione è non inferiore
a 60/120, esaminata tutta la documentazione, il Collegium
Superius può votare l'eventuale aggiunta da 0
a 10 punti al voto di presentazione.
LXII- Il Rector e il Vicarius possono aggiungereognuno
un massimo di 5 punti al voto di presentazione dell'academicus.
LXIII- Se il voto di presentazione dell'academicus
è non inferiore a 110/120 e, con l'aggiunta eventuale
di punti, arriva ad essere non inferiore a 121/120,
il Collegium Superius può votare l'assegnazione
della dizione onorifica "cum Laude".
LXIV- Qualora il Collegium Superius abbia decretato
l'assegnazione della dizione "cum Laude",
il Rector e il Vicarius possono, di comune accordo,
decretare un'ulteriore onorificenza sostituendo alla
precedente la dizione "cum Laude et Mentione".
LXV- Se il voto di presentazione è inferiore
a 60/120, l'academicus non ha completato con successo
il ciclo di attività all'interno dell'Academia
Italica. Egli esce dall'Academia Italica ma può
comunque iscriversi nuovamente. Se il voto finale è
pari o superiore a 60/120, l'academicus ha completato
con successo il ciclo di attività all'interno
dell'Academia Italica. Egli può uscire dall'Academia
Italica o iscriversi ad un altro Ordo.
-REVISIONE DELLA LEX ACADEMIAE ITALICAE-
LXVI- La Lex Academiae Italicae può essere modificata
con un Edictum Superius emanato con almeno i due terzi
dei consensi dei membri del Collegium Superius.
-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI-
I - Con l'entrata in vigore della Lex Academiae Italicae,
Manius Constantinus Serapio esercita le attribuzioni
di Rector e ne assume il titolo.
II- Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della Lex
Academicae Italicae, il Rector può, con Edicta
Rectoris, modificare la Lex Academiae Italicae e prendere
tutti quei provvedimenti che dovessero ritenersi utili
onde rendere l'Academia Italica funzionante al meglio
delle sue potenzialità nel minor tempo possibile.