TABULARIUM

 

• Lex Academiae Italicae

15 Aprile 2002

-PRINCIPI FONDAMENTALI-

I- L'Academia Italica è un'istituzione operante nei confini della Provincia Italia di Nova Roma. La direzione dell'Academia Italica è esercitata nelle forme e nei limiti della Lex Academiae Italicae, nonchè nel rispetto dell'ordinamento giuridico di Nova Roma e della Provincia Italia.

II- L'Academia Italica promuove qualsiasi attività ritenuta d'interesse e utilità ai fini della crescita personale degli academici negli ambiti sociale, culturale e politico di Nova Roma.

III- L'Academia Italica offre le propria collaborazione allo sviluppo di Nova Roma nelle forme e nei limiti della Lex Academiae Italicae e compatibilmente con i propri mezzi.

IV- I Rapporti tra L'Academia Italica e la Provincia Italia sono sanciti dai Pacta Martia. Le modificazioni dei Pacta, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione della Lex Academiae Italicae.

-ORDINES-

V- L'attività dell'Academia Italica è organizzata in Ordines.

VI- Ogni Ordo opera in un campo specifico dell'attività dell'Academia Italica secondo i principi fissati dalla Lex Academiae Italicae.

VII- Di ogni singolo Ordo è responsabile un Magister Magnus, il quale amministra il proprio Ordo nei modi stabiliti dalla Lex Academiae Italicae. Nel caso il Magister Magnus di un Ordo non sia nominato, le sue funzioni sono svolte dal Rector o dal Vicarius, a seconda del loro comune accordo. Il Rector e il Vicarius possono anche decidere di affidare le funzioni di Magister Magnus ad un terzo, che opererà quale "munere fungens" (facente funzioni), e non godrà dei diritti di un Magister Magnus.

VIII- Sono costituiti i seguenti Ordines con le rispettive funzioni:
a) Ordo de Archaeologia et Historia:
avente il compito di relazionare sugli sviluppi delle indagini archeologiche e storiche nel territorio della Provincia Italia, nonchè sulla conservazione del patrimonio archeologico italico.
b) Ordo de Disciplina Militari et Muneribus:
avente il compito di contattare, mantenere i rapporti e descrivere l'attività di gruppi di rievocazione storica militare e gladiatoria operanti sul territorio della Provincia Italia; di relazionare sulla disciplina militare e sulla gladiatura della Romanità attraverso l'indagine di testi di autori latini, la consultazione di personalità quali professori universitari o studiosi, la raccolta di informazioni per mezzo di qualsiasi altro supporto.
c) Ordo de Artibus:
avente il compito di contattare, mantenere i rapporti e descrivere l'attività di gruppi di rievocazione storica nei campi letterario, poetico, musicale, pittorico e di danza; di relazionare sulla vita artistica nella Romanità attraverso l'indagine di testi di autori latini, la consultazione di personalità quali professori universitari o studiosi, la raccolta di informazioni per mezzo di qualsiasi altro supporto.
d) Ordo de Litteris nostrae aetatis:
avente il compito di produrre nuova letteratura in lingua latina, sia in prosa, sia in poesia; di relazionare sulla letteratura contemporanea in lingua latina nel mondo.
e) Ordo de Lingua latina viva:
avente il compito di contattare, mantenere i rapporti e descrivere l'attività di associazioni che promuovano l'uso contemporaneo della lingua latina; di promuovere esso stesso la diffusione della lingua latina contemporanea.

IX- Si può, per mezzo di un Edictum Superius, disporre la creazione di nuovi Ordines che acquisiscono valore pari a quello degli Ordines costituiti dalla Lex Academiae Italicae.

X- Si può, per mezzo di un Edictum Superius, disporre la dissoluzione di Ordines la cui costituzione non sia stata stabilita dalla Lex Academiae Italicae.

-SEMINARIA-

XI- I Seminaria sono composti ognuno da un Administer e da alcuni membri dell'Academia Italica. Il Rector, insieme al Vicarius, nominano l'Administer e, su proposta di questo, i membri che faranno parte del Seminarium in questione. L'Administer di un Seminarium non deve necessariamente essere membro dell'Academia Italica.

XII- L'Administer dirige l'attività del proprio Seminarium e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo del Seminarium coordinandone i membri.

XIII- I Seminaria hanno il compito di svolgere attività di una certa specificità, anche con risvolti pratici. I Seminaria sono istituiti per decisione comune del Rector e del Vicarius, i quali indicano gli obiettivi e gli Ordines a cui il Seminarium è rivolto. Un Seminarium si conclude con il conseguimento dei propri obiettivi, salvo assegnazione di nuovi da parte del Rector e del Vicarius.

XIV- Il Rector e il Vicarius possono, di comune accordo, sostituire all'occorrenza l'Administer di un Seminarium.

XV- Il Rector e il Vicarius possono, di comune accordo, stabilire all'occorrenza un numero massimo di partecipanti ad un Seminarium, o limitare la possibilità di partecipazione ad una parte dei membri dell'Academia Italica.

XVI- Salvo limitazioni, qualunque membro dell'Academia Italica, anche se non espressamente invitato a prendere parte al Seminarium, può porgere domanda di partecipazione all'Administer, il quale la considera e dà risposta entro sette giorni. Se la domanda viene accolta, L'administer deve informare il Rector e il Vicarius, i quali notificano l'ingresso del nuovo membro nel Seminarium.

XVII- L'Administer, con una scnsione di tempo da concordare in base ai casi, deve presentare al Collegium Superius almeno due relazioni, una in itinere e una a Seminarium concluso, esponendo brevemente il lavoro svolto nel Seminarium Stesso. I risultati prodotti nel Seminarium devono essere consegnati dall'Administer al Rector e al Vicarius, salvo diversa decisione di questi ultimi. L'Administer deve, a conclusione del Seminarium, scrivere una breve relazione per ogni academicus che abbia eventualmente partecipato al Seminarium stesso, esponendo in ognuna il lavoro svolto da tali academici e dando un breve giudizio sulla loro attività. Deve poi consegnare le relazioni ai rispettivi Magistri Magni degli academici.

-MEMBRI DELL'ACADEMIA ITALICA-

ACADEMICI
XVIII- Qualsiasi civis novaromano italico può iscriversi all'Academia Italica.

XIX- All'atto dell'iscrizione il civis diventa "academicus" e deve inserirsi in uno degli Ordines. Da questo momento svolge le attività contemplate dall'Ordo di appartenenza sotto la direzione del Magister Magnus.

XX- Un academicus non può far parte di più Ordines contemporaneamente.

XXI- L'Academicus può abbandonare l'Academia Italica dichiarando la propria intenzione al Rector e al Vicarius.

XXII- L'attività di ogni academicus all'interno dell'Academia Italica dura sei mesi (ciclo). Al termine del ciclo l'acadmicus è dimesso dall'Academia Italica nelle forme indicate dalla Lex Academiae Italicae.

XXIII- Gli academici partecipano al Collegium Academicorum.

MAGISTRI
XXIV- E' Magister di diritto, salvo rinuncia, chi ha completato un ciclo ottenendo una votazione finale non inferiore a 100/120. Costui diventa Magister dello stesso Ordo in cui ha completato tale ciclo.

XXV- Il Rector può nominare Magistri cives che si siano distindi per merito nel campo sociale, culturale o artistico di Nova Roma. Costoro hanno diritto di accettare o rifiutare la carica.

XXVI- I Magistri partecipano al Collegium Magistrorum.

XXVII- Un Magister può avere assegnati da parte del proprio Magister Magnus un numero indefinito di Academici dei quali coordinare l'attività.

XXVIII- I Magistri hanno il compito di valutare l'attività delgi academici loro assegnati dai rispettivi Magistri Magni nei modi previsti dalla Lex Academiae Italicae.

MAGISTRI MAGNI
XXIX- I Magistri Magni sono nominati dal Collegium Superius su proposta di almeno uno dei suoi membri. Per essere nominati Magister Magnus occorre detenere già la carica di Magister.

XXX- I Magistri Magni partecipano al Collegium Superius e al Collegium Magistrorum.

XXXI- Ogni Magister Magnus:
a) è responsabile del proprio Ordo e ne amministra l'attività;
b) entro 10 giorni dalla nomina deve programmare e presentare al Rector e al Vicarius un Sistema di Valutazione degli academici del suo Ordo in conformità alla Lex Academiae Italicae. Qualora il suo Ordo disponga già di un Sistema di Valutazione, egli può confermarlo o proporne uno nuovo;
c) può affidare un numero indefinito di academici del proprio ordo ad un Magister del proprio Ordo;
d) deve valutare l'attività delgi academici del proprio ordo che non abbia affidato ad alcun Magister, secondo i modi previsti dalla Lex Academiae Italicae;
e) può nominare, tre i Magistri, del suo Ordo, uno Scriba che lo aiuti nella gestione dell'Ordo stesso e assuma le sue funzioni durante eventuali periodi di assenza;
f) può proporre Edicta Superiora al Collegium Superius.

RECTOR
XXXII- Il Rector è eletto dal Collegium Superius. L'elezione del Rector ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggiornaza assoluta (50%+1).

XXXIII- Può essere eletto Rector ogni civis italico che abbia detenuto la carica di Magister Magnus per non meno di un anno.

XXXIV- Il Rector è eletto per due anni. Trenta giorni prima che scada il termine il Vicarius convoca il Collegium Superius per eleggere il nuovo Rector. Non ci sono limiti alla rielezione dello stesso Rector.

XXXV- Le funzioni del Rector, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicarius. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Rector, il Vicarius indice l'elezione del nuovo Rector entro quindici giorni.

XXXVI- Il Rector è la massima autorità dell'Academia Italica. Coordina e supervisiona l'attività dell'Academia Italica. Convoca il Collegium Superius, il Collegium Magistrorum e il Collegium Academicorum. Partecipa al Collegium Superius e al Collegium Magistrorum. Nomina il Vicarius. Salvaguarda l'attività e gli interessi dell'Academia Italica attraverso l'amministrazione dell'exactio (espulsione) contro qualsiasi membro dell'Academia Italica. Può, con Edictum Rectoris, prendere provvedimenti straordinari che si rendano necessari per il buon perseguimento delle finalità dell'Academia Italica. Può, insieme al Vicarius, disporre l'istituzione di Seminaria. Può nominare Magistri nei casi indicati dalla Lex Academiae Italicae. Può proporre edicta Superiora al Collegium Superius. Può, insieme al Vicarius, nominare Magistri Magni ad Honorem nei modi indicati dalla Lex Academiae Italicae.

VICARIUS
XXXVII- Il Vicarius è nominato dal Rector entro quindici giorni dal suo insediamento.

XXXVIII- Può essere nominato Vicarius qualsiasi membro dell'Academia Italica.

XXXIX- Il Vicarius resta in carica fino alla successiva elezione di un Rector.

XL- In caso il Vicarius non possa permanentemente adempiere le proprie funzioni, o in caso si dimetta, il Rector nomina un nuovo Vicarius entro quindici giorni.

XLI- Il Vicarius partecipa al Collegium Superius e al Collegium Magistrorum. Assiste il rector nell'Amministrazione dell'Academia Italica. Può, insieme al Rector, disporre l'istituzione di Seminaria. Può, insieme al Rector, nominare Magistri Magni ad Honorem, nei modi indicati dalla Lex Academiae Italicae. Può proporre edicta Superiora al Collegium Superius. Può, se lo ritiene necessario, nominare tra i membri dell'Academia Italica uno Scriba che lo assista nell'adempimento dei suoi compiti.

-COLLEGIA-

COLLEGIUM SUPERIUS
XLII- Il Collegium Superius è composto dal Rector, dal Vicarius e dai Magistri Magni.

XLIII- Il Rector e il Vicarius possono, di comune accordo, nominare Magistri Magni ad Honorem, i quali, se accettano, hanno le medesime funzioni di ogni Magister Magnus, ma senza l'obbligo di amministrare un Ordo.

XLIV- Il Collegium Superius è convocato dal Rector.

XLV- Il Collegium Superius esercita la funzione legislativa dell'Academia Italica.

XLVI- L'iniziativa degli Edicta Superiora appartiene a ciascun membro del Collegium Superior.

XLVII- Ogni Edictum presentato, attraverso il Rector e il Vicarius, al Collegium Superius, è esaminato e discusso dai suoi membri durante un periodo di tempo, stabilito dal Rector, non inferiore ai sette giorni (Contio). Durante la Contio il testo dell'Edictum può essere modificato, considerati i pareri, dal Rector, al fine di apportarvi eventuali miglioramenti ritenuti necessari. All'occorrenza, il Rector può stabilire di prolungare il periodo della Contio, giustificando la propria decisione. L'Edictum è votato per l'approvazione dal Collegium Superius negli otto giorni successivi alla chiusura della Contio.

XLVIII- Un Edictum Superius è reso effettivo se approvato dalla maggioranza assoluta (50%+1) del Collegium Superius.

XLIX- Le votazioni del Collegium Superius hanno luogo per scrutinio pubblico.

COLLEGIUM MAGISTRORUM
L- Il Collegium Magistrorum è composto dal Rector, dal Vicarius, dai Magistri Magni e dai Magistri.

LI- Il Collegium Magistrorum è un organo di consulenza del Collegium Superius per la materie che dovessero essere ritenute necessarie. Il Collegium Magistrorum è convocato dal Rector.

LII- Le votazioni del Collegium Magistrorum hanno luogo per scrutinio segreto.

COLLEGIUM ACADEMICORUM
LIII- Il Collegium Academicorum e composto dagli academici.

LIV- Il Collegium Academicorum è un organo di consulenza del Collegium Superius per le materie che dovessero essere ritenute necessarie. Il Collegium Academicorum è convocato dal Rector.

LV- Le votazioni del Collegium Academicorum hanno luogo per scrutinio segreto.

-VALUTAZIONE DEGLI ACADEMICI-

LVI- L'attività svolta da ogni singolo academicus è valutata dal Magister Magnus del suo Ordo o dal Magister a cui è stato assegnato.

LVII- Entro dieci giorni dalla nomina, se l'ordo non ha già un Sistema di Valutazione degli academici, il Magister Magnus ne elabora uno e lo presenta al Rector e al Vicarius. Questi hanno la facoltà di ufficializzarlo o di chiederne uno nuovo. Se l'Ordo ha già un Sistema di Valutazione, il Magister magnus, quando lo ritenga necessario, può comunque proporre al Rector e al Vicarius dei cambiamenti da apportare al Sistema già esistente. Il Rector e il Vicarius hanno la facoltà di ufficializzare le modifiche o di mantenere il sistema già esistente.

LVIII- I Sistemi di Valutazione si differenziano in base all'Ordo. Essi sono strutturati secondo alcune linee generali: le attività svolgibili dagli academici sono divise in tre livelli (A,B,C) di difficoltà e impegno crescenti. assegnazione dei livelli ai diversi tipi di attività è fatta dal Magister Magnus in conformità all'articolo precedente.

IX- Ad ogni lavoro svolto da un academicus, il suo Magister o Magister Magnus dà un voto sotto forma di un numero intero, prendendo come riferimento il seguente schema e restando entro i limiti minimo e massimo previsti pre i differenti livelli di attività.

A B C
insufficiente 1 2 3
scarso 2 4 6
sufficiente 3 6 9
buono 4 8 12
ottimo 5 10 15

viene valutato un numero di lavori tale per cui la somma dei voti massimi previsti per ognuno di essi sia pari a 60. Ogni lavoro in più svolto dall'academicus non è valutato, ma il suo Magister o Magister Magnus ne fa una breve relazione. Al termine del ciclo di sei mesi dell'academicus, il suo Magister o Magister Magnus somma i vari voti assegnati e moltiplica il risultato per due: questo è il "voto di presentazione". Il Magister o Magister Magnus scrive una breve relazione sull'academicus e sull'attività da lui svolta durante il ciclo di sei mesi.

LX- Tutto il materiale riguardante l'academicus (voto di presentazione, relazione sull'academicus, eventuali relazioni su lavori aggiuntivi svolti, eventuali relazioni redatte da Administri sulla partecipazione dell'academicus a Seminaria) deve giungere in possesso del Magister Magnus. Il Magister Magnus porge richiesta d'inserire lo scrutinio dell'academicus nella successiva riunione dell Collegium Superius. In questa occasione il Magister Magnus sottopone al Collegium Siuperius tutta la documentazione relativa all'academicus.

LXI- Se il voto di presentazione è non inferiore a 60/120, esaminata tutta la documentazione, il Collegium Superius può votare l'eventuale aggiunta da 0 a 10 punti al voto di presentazione.

LXII- Il Rector e il Vicarius possono aggiungereognuno un massimo di 5 punti al voto di presentazione dell'academicus.

LXIII- Se il voto di presentazione dell'academicus è non inferiore a 110/120 e, con l'aggiunta eventuale di punti, arriva ad essere non inferiore a 121/120, il Collegium Superius può votare l'assegnazione della dizione onorifica "cum Laude".

LXIV- Qualora il Collegium Superius abbia decretato l'assegnazione della dizione "cum Laude", il Rector e il Vicarius possono, di comune accordo, decretare un'ulteriore onorificenza sostituendo alla precedente la dizione "cum Laude et Mentione".

LXV- Se il voto di presentazione è inferiore a 60/120, l'academicus non ha completato con successo il ciclo di attività all'interno dell'Academia Italica. Egli esce dall'Academia Italica ma può comunque iscriversi nuovamente. Se il voto finale è pari o superiore a 60/120, l'academicus ha completato con successo il ciclo di attività all'interno dell'Academia Italica. Egli può uscire dall'Academia Italica o iscriversi ad un altro Ordo.

-REVISIONE DELLA LEX ACADEMIAE ITALICAE-

LXVI- La Lex Academiae Italicae può essere modificata con un Edictum Superius emanato con almeno i due terzi dei consensi dei membri del Collegium Superius.

-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI-

I - Con l'entrata in vigore della Lex Academiae Italicae, Manius Constantinus Serapio esercita le attribuzioni di Rector e ne assume il titolo.

II- Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della Lex Academicae Italicae, il Rector può, con Edicta Rectoris, modificare la Lex Academiae Italicae e prendere tutti quei provvedimenti che dovessero ritenersi utili onde rendere l'Academia Italica funzionante al meglio delle sue potenzialità nel minor tempo possibile.