Pacta Martia
4 Maggio 2002 - Modifica Settembre 2004
I- I Pacta Martia sanciscono il riconoscimento ufficiale
da parte della Provincia Italia dell'Academia Italica,
regolamentata dalla Lex Academiae Italicae.
II- I Pacta Martia definiscono i rapporti tra la Provincia
Italia e l'Academia Italica.
III- L'Academia Italica rispetta la normativa della
Res Publica di Nova Roma e della Provincia Italia. L'Academia
Italica è però un organo indipendente
dalla Provincia Italia.
IV- L'Academia Italica e la Provincia Italia si impegnano
a collaborare strettamente per il perseguimento delle
finalità comuni.
V- Ogni nuovo Civis italico, per Voluntas del Propraetor
Provinciae Italiae, è iscritto automaticamente
all'Academia Italica. Sarà a discrezione del
Civis partecipare all'attività dell'Academia
Italica.
VI- E' costituito l'Ordo Civilis, avente il compito
di istruire i propri academici sull'ordinamento legale-giuridico
di Nova Roma e della Provincia Italia; di relazionare
sul diritto e sulla politica nella Romanità attraverso
l'indagine di testi di autori latini, la consultazione
di autorità quali professori universitari o studiosi,
la raccolta di informazioni per mezzo di qualsiasi altro
supporto; di svolgere tutte quelle attività che
siano ritenute utili ai fini della formazione dell'academicus
in ambito politico.
VII- L'Academia Italica e la Provincia Italia si impegnano
a promuovere quelle attività, anche sotto forma
di Seminaria, che siano ritenute utili ai fini della
formazione dell'academicus in ambito politico.
VIII- Il Magister Magnus dell'Ordo Civilis deve essere
un membro dell'Academia Italica che sia al contempo
Decurione della Provincia Italia.
IX- Gli Administri dei Seminaria specifici dell'Ordo
Civilis devono essere ufficiali della Provincia Italia.
X- L'accesso in Curia Italica, ovvero l'organo di governo
provinciale, è vincolato al completamento del
Cursus Studiorum previsto dalle normative vigenti dell'Academia
Italica, in particolare al conseguimento del diploma
di II livello. Viene fatta eccezione a questa norma
per i candidati all'ingresso in Curia che abbiano ottenuto
il voto unanime di tutti i Decurioni. Questo provvedimento
non è retroattivo.
XI- Tutti i Cives novaromani che abbiano completato
il Cursus Studiorum nell'Academia Italica con il conseguimento
del diploma di II livello assumeranno di diritto la
nomina di Scriba entro tre mesi da tale decorrenza.
Il ruolo di questa carica sarà di tipo culturale
o amministrativo ma non politico, e l'assegnazione sarà
fatta dalla Curia Italica, che terrà conto delle
indicazioni del Magister che ha seguito l'Academicus,
filtrate dal Collegium Superius dell'Academia Italica,
e delle inclinazioni personali dell'Academicus. Tale
carica avrà la durata di dodici mesi e prevede
l'assegnazione di un ruolo all'interno della Provincia
Italia o, quando siano possibili accordi in tal senso,
nella Cohors di un magistrato eletto, a seconda delle
esigenze della Curia stessa.
XII- Ogni Rector dell'Academia Italica è di
diritto nominato Decurione nella Provincia Italia. Tale
carica decade col decadere della carica di Rector.
XIII- Ogni Propraetor della Provincia Italia o suo
delegato è di diritto nominato Magister Magnus
ad Honorem nell'Academia Italica. Tale carica decade
col decadere della carica di Propraetor.