TABULARIUM

 

• Pacta Martia

4 Maggio 2002 - Modifica Settembre 2004

I- I Pacta Martia sanciscono il riconoscimento ufficiale da parte della Provincia Italia dell'Academia Italica, regolamentata dalla Lex Academiae Italicae.

II- I Pacta Martia definiscono i rapporti tra la Provincia Italia e l'Academia Italica.

III- L'Academia Italica rispetta la normativa della Res Publica di Nova Roma e della Provincia Italia. L'Academia Italica è però un organo indipendente dalla Provincia Italia.

IV- L'Academia Italica e la Provincia Italia si impegnano a collaborare strettamente per il perseguimento delle finalità comuni.

V- Ogni nuovo Civis italico, per Voluntas del Propraetor Provinciae Italiae, è iscritto automaticamente all'Academia Italica. Sarà a discrezione del Civis partecipare all'attività dell'Academia Italica.

VI- E' costituito l'Ordo Civilis, avente il compito di istruire i propri academici sull'ordinamento legale-giuridico di Nova Roma e della Provincia Italia; di relazionare sul diritto e sulla politica nella Romanità attraverso l'indagine di testi di autori latini, la consultazione di autorità quali professori universitari o studiosi, la raccolta di informazioni per mezzo di qualsiasi altro supporto; di svolgere tutte quelle attività che siano ritenute utili ai fini della formazione dell'academicus in ambito politico.

VII- L'Academia Italica e la Provincia Italia si impegnano a promuovere quelle attività, anche sotto forma di Seminaria, che siano ritenute utili ai fini della formazione dell'academicus in ambito politico.

VIII- Il Magister Magnus dell'Ordo Civilis deve essere un membro dell'Academia Italica che sia al contempo Decurione della Provincia Italia.

IX- Gli Administri dei Seminaria specifici dell'Ordo Civilis devono essere ufficiali della Provincia Italia.

X- L'accesso in Curia Italica, ovvero l'organo di governo provinciale, è vincolato al completamento del Cursus Studiorum previsto dalle normative vigenti dell'Academia Italica, in particolare al conseguimento del diploma di II livello. Viene fatta eccezione a questa norma per i candidati all'ingresso in Curia che abbiano ottenuto il voto unanime di tutti i Decurioni. Questo provvedimento non è retroattivo.

XI- Tutti i Cives novaromani che abbiano completato il Cursus Studiorum nell'Academia Italica con il conseguimento del diploma di II livello assumeranno di diritto la nomina di Scriba entro tre mesi da tale decorrenza. Il ruolo di questa carica sarà di tipo culturale o amministrativo ma non politico, e l'assegnazione sarà fatta dalla Curia Italica, che terrà conto delle indicazioni del Magister che ha seguito l'Academicus, filtrate dal Collegium Superius dell'Academia Italica, e delle inclinazioni personali dell'Academicus. Tale carica avrà la durata di dodici mesi e prevede l'assegnazione di un ruolo all'interno della Provincia Italia o, quando siano possibili accordi in tal senso, nella Cohors di un magistrato eletto, a seconda delle esigenze della Curia stessa.

XII- Ogni Rector dell'Academia Italica è di diritto nominato Decurione nella Provincia Italia. Tale carica decade col decadere della carica di Rector.

XIII- Ogni Propraetor della Provincia Italia o suo delegato è di diritto nominato Magister Magnus ad Honorem nell'Academia Italica. Tale carica decade col decadere della carica di Propraetor.