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Constitutio Novae Romae
Traduzione dallla pagina www.novaroma.org/tabularium/constitution.html
PREAMBOLO
Noi, il Senato e il Popolo di Nova Roma, in qualità di nazione
indipendente e sovrana, attraverso questo mezzo poniamo la presente
Costituzione a fondamento e struttura delle nostre istituzioni di
governo e società comune. Come nazione, Nova Roma dovrà
essere la patria temporale e centro mondiale per la Religio Romana.
Le principali funzioni di Nova Roma dovranno essere la promozione
di studio e pratica della civiltà romana pagana, definita
come il periodo che va dalla fondazione della città di Roma
nel 753 a.C. fino alla rimozione dell'altare della Vittoria dal
Senato nel 394 d.C., includendo campi come religione, cultura, politica,
arte, letteratura, lingua e filosofia. Come erede spirituale dell'antica
Repubblica ed Impero romani, Nova Roma dovrà tentare di esistere,
in tutti i modi pratici o possibili, come la moderna restaurazione
dell'antica Repubblica Romana.
I - BASI COSTITUZIONALI
A) Questa Costituzione dovrà essere l'autorità basilare
per prendere qualsiasi decisione all'interno di Nova Roma e dovrà
limitare l'autorità di tutti i magistrati e corpi, e tutte
le leges passate dai comitia, i decreta dei collegi sacerdotali,
gli edicta magisteriali e i Senatus Consulta dovranno esservi soggetti
eccetto quando stabiliti dai due seguenti detentori del potere.
- Gli edicta di un dittatore nominato sotto questa Costituzione
possono non tener conto delle sue regole inquanto egli è
dotato del potere di agire così da un Senatus Consultum
che consente la sua nomina.
- Questa Costituzione può essere riformata da una legge
passata dai comitia centuriata e approvata da un voto dei due
terzi del Senato.
B) Procedura legale. Questa Costituzione dovrà essere la
somma autorità all'interno di Nova Roma, eccetto per gli
editti emanati da un dittatore legalmente nominato. Dovrà
d'ora in poi essere rispettata nell'autorità legale da edicta
emanati dai consoli che agiscono secondo Senatus Consulta Ultima,
leggi opportunamente votate e passate da uno dei comitia, decreta
passati dal collegium pontificum, decreta passati dal collegium
augurium, Senatus Consulta ed edicta magisteriali (in ordine discendente
di autorità come descritto nella IV Sezione di questa Costituzione).
Nel caso di conflitto tra un'autorità inferiore e un'autorità
superiore, l'autorità superiore dovrà avere la precedenza.
Nel caso una legge passata da dei comitia ne contraddica una, passata
da altri o dai medesimi comitia, che non annulla esplicitamente
l'altra legge, le legge più recente dovrà avere la
precedenza.
C) Questa Costituzione dovrà servire come statuto di società
per Nova Roma, un'entità leglmente incorporata nello Stato
del New Hampshire, USA (d'ora in poi vi si farà riferimento
come "la corporazione"). La gestione e le procedure del
consiglio d'amministrazione e i dirigenti della corporazione dovranno
essere in accordo con la linee guida e le strutture poste da questa
Costituzione. Il consiglio d'amministrazione della corporazione
dovrà essere composto dal Senato di Nova Roma (come descritto
nella V Sezione di questa Costituzione), e i dirigenti della corporazione
dovranno essere i magistrati di Nova Roma (come descritto della
IV Sezione di questa Costituzione) come segue:
- I co-presidenti della corporazione dovranno essere i consoli
di Nova Roma;
- I co-vice-presidenti della corporazione dovranno essere i pretori
di Nova Roma;
- I co-tesorieri della corporazione dovranno essere i questori
di Nova Roma;
- I co-segretari della corporazione dovranno essere i censori
di Nova Roma.
D) Questa Costituzione può essere alterata da una legge
passata dai comitia centuriata; tali alterazioni a questa Costituzione
devono essere ratificate da un voto dei due terzi dell'intero Senato
prima di entrare in vigore. Gli edicta di un Dittatore nominato
possono anche alterare questa Costituzione, soggetti a ratifica
del Senato.
E) L'uso di pronomi personali maschili e termini tecnici all'interno
di questa Costituzione è fatto unicamente per chiarezza,
e non deve essere interpretato per insinuare alcuna disprità
tra sessi di fronte alla legge.
II - CITTADINI E GENTES
A) Cittadinanza
- Ogni persona che sia sui juris secondo le leggi del luogo in
cui vive può richiedere la cittadinanza.
- Una persona che non sia sui juris secondo le leggi del luogo
in cui vive può, con il permesso scritto dei genitori o
del tutore legale secondo le relativa legge locale, presentare
una petizione al pater o alla mater- familias di una gens di Nova
Roma per l'ammissione a quella gens. Nel caso di assenza del paterfamilias
quella persona dovrà essere considerata membro della gens
e potrà partecipare alla vita religiosa e sociale di Nova
Roma. I membri di tali gens che non sono pieni cittadini sono
responsabilità esclusiva del paterfamilias e non necessitano
di essere registrati dai censori.
- La cittadinanza è aperta a tutti indipendentemente dall'eredità
etnica, sesso, fede religiosa od orientazione sessuale.
- La cittadinanza può essere revocata contro la volontà
per quei casi che dovranno essere stabiliti dalla legge o può
essere lasciata volontariamente da notifica dei consoli o da decisione
pubblica di fronte a tre o più testimoni.
B) I seguenti diritti dei cittadini dovranno essere garantiti,
ma questo elenco non deve essere interpretato per escludere che
i cittadini possano avere altri diritti.
- Completa autorità sulla persona e su usi familiari,
rituali e credenze, pagane o no; eccetto dove questa Costituzione
affidi la partecipazione ai riti della Religio Romana, come nei
casi di magistrati e Senatori.
- Il diritto e dovere di restare soggetti ai diritti civili e
alle leggi dei Paesi in cui risiudono e/o di cui hanno la cittadinanza,
indipendentemende dal loro status di duplice cittadinanza di Nova
Roma;
- Il diritto di votare nelle elezioni come membri dei propri
comitia su materie portate davanti al Popolo nelle modalità
descritte in questa Costituzione;
- Il diritto di partecipare a tutti i forum pubblici e alle discussioni,
e il diritto di aspettarsi ragionevolmente che tali forum siano
supportati dallo Stato, eccetto laddove rappresentino un imminente
e chiaro pericolo per la Repubblica. Questi forum ufficialmente
sponsorizzati possono venire ragionevolmente moderati nell'interesse
di mantenere ordine e civiltà.
- Il diritto di provocatio; appellarsi alla decisione di un magistrato
che ha un diretto impatto negativo su uel cittadino ai comitia
populi tributa;
- Il diritto di rimanere sovrani e sicuri all'interno della proprioa
casa, persona e proprietà.
- Il diritto di chiedere e ricevere assistenza e consulenza dallo
Stato in materia di disputa religiosa e sociale che stia capitando
all'interno o all'esterno della diretta giurisdizione di Nova
Roma;
- Il diritto di portare avanti imprese d'affari all'interno di
Nova Roma attraverso l'istituzione dell'ordo equester, e il diritto
di ricevere ragionevoli incoraggiamenti per costruire un'economia
salda su un commercio orientato sullo stile romano; le uniche
restrizioni riguardano materiale informativo e d'altro tipo sotto
copyright dello Stato, che dovrà rimanere proprietà
dello Stato.
C) Gli ordini. Anche se i membri dei tre ordini sono uguali agli
occhi della legge, l'istituzione degli ordini è talmente
significativa da essere stata perpetuata in Nova Roma. Ci sono tre
ordini in cui tutti i cittadini sono distribuiti.
- Ordo Patricius. L'ordine patrizio è formato da quelle
gentes che furono tra le prime trenta ad unirsi a Nova Roma. Se
un posto divenisse vacante, i censori avranno il potere di elevare
una gens plebea a gens patrizia.
- Ordo equester. L'ordine equestre è formato da cittadini
impegnati in ambito commerciale (preferibilmente con un teme romano)
che richiedono ed ottengono il permesso di entrarvi da parte dei
censori. E' previsto che tali individui versino allo Stato una
parte del ricavo derivato da Nova Roma e ricevano in cambio ragionevoli
incoraggiamenti nei loro affari. Per proposte di partecipazione
a comitia, cariche finanziarie ecc... i membri dell'ordine equestre
dovranno essere considerati come appartenenti all'ordine patrizio
o plebeo, a seconda del loro status precedente all'immissione
nell'ordine equestre.
- Ordo plebeius. L'ordine plebeo è formato dagli individui
non appartenenti nè all'ordine patrizio nè all'ordine
equestre.
D) Gentes. Essendo famiglie e clan il fondamento della società
romana, le prerogative e le responsabilità della famiglia
sono di primaria importanza per Nova Roma. Fatta eccezione dove
specificamente trattato in questa Costituzione e per legge, ogni
gens ha il diritto di determinare il proprio corso d'azione, e i
genitori dovranno avere il diritto indiscusso e la responsabilità
di occuparsi dell'educazione e formazione dei loro figli.
- Ogni gens dovrà essere registrata dai censori, che manterranno
i registri dei membri della gens e altre informazioni rilevanti.
- Due gentes non possono avere lo stesso nomen a meno che non
siano differenziate da un agnomen. I censori saranno responsabili
dell'osservanza di questa regola.
- Ogni gens, attraverso qualsiasi mezzo considerato appropriato,
dovrà avere un paterfamilias (fem. materfamilias) che avrà
il compito di agire come capo della gens e parlare a suo nome
quando necessario. Il detentore di tale posizione dovrà
essere registrato come tale dai censori. Il paterfamilias può,
a sua discrezione, espellere membri della propria gens o accettarne
di nuovi.
E) Tribù e Centurie
- Dovranno esistere trentacinque tribù in cui i censori
distribuiranno tutti i cittadini. Trentuno di queste saranno designate
tribù rurali e saranno assegnate dai censori come stabilito
dalla legge passata dai comitia populi tributa. Le altre quattro
tribù saranno designate tribù urbane, e saranno
composte da quei cittadini che hanno mancato di votare nelle elezioni
annualidei magistrati. Se un membro di una tribù urbana
vota alle successive elezioni annuali dei magistrati, sarà
riassegnato ad una tribù rurale.
- Dovranno esistere centonovantatre centurie in cui i censori
distribuiranno tutti i cittadini. L'esatta composizione di queste
centurie dovrà essere determinata da una legge passata
dai comitia centuriata ma dovrà essere pesata in favore
di quei cittadini che abbiano dimostrato il maggior impegno verso
Nuova Roma.
III - COMITIA
A) I comitia curiata dovranno essere formati da trenta lictores
centuriatae, nominati dal collegium pontificum. Saranno convocati
per ordine del Pontifex Maximus, e il collegium pontificum dovrà
porre le regole secondo cui i comitia curiata opereranno interamente.
Dovranno avere le seguenti responsabilità:
- Investire i magistrati eletti o nominati dell' Imperium ( che
è necessario per impiegare la coercitio, il potere di costringere
all'obbedienza ai propri editti, interpretare ed applicare la
legge e possedere l'onore di essere preceduti da littori come
simbolo della carica), senza il diritto al rifiuto individuale
o come corpo.
- Sottoscrivere la nomina di sacerdoti e sacerdotesse ufficiali
della Religio Romana, le adozioni e la registrazione delle volontà.
B) I comitia centuriata dovranno essere composti da tutti i cittadini,
raggruppati nelle rispettive centurie . Potendo essere convocati
per ordine di un Consul o di un Praetor, solo i comitia centuriata
potranno passare leggi disciplinanti le regole secondo cui si opererà
internamente.
Avranno i seguenti poteri:
- approvare leggi riguardanti l'intera cittadinanza.
- eleggere gli edili plebei e i tribuni della plebe.
- pronunciarsi su casi legeli riguardanti unicamente membri dell'ordine
plebeo che non siano concernenti la rimozione permanente della
cittadinanza.
D) I comitia populi tributa dovranno essere formati da tutti i
cittadini, raggruppati nelle rispettive tribù. Potendo essere
convocati per ordine di un Consul o di un Praetor, solo i comitia
populi tributa potranno passare leggi disciplinanti le regole secondo
cui si opererà internamente. Avranno i seguenti poteri:
- approvare leggi riguardanti l'intera cittadinanza.
- eleggere i questori e gli edili curuli.
- pronunciarsi su casi legali non concernenti la rimozione permanente
della cittadinanza.
IV - MAGISTRATI
I magistrati sono eletti e nominati ufficiali responsabili del mantenimento
e della gestione degli affari dello Stato. Ci sono due categorie
di magistrati: ordinarii (coloro che sono ordinariamente eletti)
ed extraordinarii (coloro che sono nominati o eletti solo occasionalmente).
Le qualifiche necessarie per rivestire queste posizioni possono
essere stabilite da leggi passate da uno dei comitia.
... continua. |

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