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Constitutio Novae Romae

Traduzione dallla pagina www.novaroma.org/tabularium/constitution.html

PREAMBOLO
Noi, il Senato e il Popolo di Nova Roma, in qualità di nazione indipendente e sovrana, attraverso questo mezzo poniamo la presente Costituzione a fondamento e struttura delle nostre istituzioni di governo e società comune. Come nazione, Nova Roma dovrà essere la patria temporale e centro mondiale per la Religio Romana. Le principali funzioni di Nova Roma dovranno essere la promozione di studio e pratica della civiltà romana pagana, definita come il periodo che va dalla fondazione della città di Roma nel 753 a.C. fino alla rimozione dell'altare della Vittoria dal Senato nel 394 d.C., includendo campi come religione, cultura, politica, arte, letteratura, lingua e filosofia. Come erede spirituale dell'antica Repubblica ed Impero romani, Nova Roma dovrà tentare di esistere, in tutti i modi pratici o possibili, come la moderna restaurazione dell'antica Repubblica Romana.

I - BASI COSTITUZIONALI
A) Questa Costituzione dovrà essere l'autorità basilare per prendere qualsiasi decisione all'interno di Nova Roma e dovrà limitare l'autorità di tutti i magistrati e corpi, e tutte le leges passate dai comitia, i decreta dei collegi sacerdotali, gli edicta magisteriali e i Senatus Consulta dovranno esservi soggetti eccetto quando stabiliti dai due seguenti detentori del potere.

  1. Gli edicta di un dittatore nominato sotto questa Costituzione possono non tener conto delle sue regole inquanto egli è dotato del potere di agire così da un Senatus Consultum che consente la sua nomina.
  2. Questa Costituzione può essere riformata da una legge passata dai comitia centuriata e approvata da un voto dei due terzi del Senato.

B) Procedura legale. Questa Costituzione dovrà essere la somma autorità all'interno di Nova Roma, eccetto per gli editti emanati da un dittatore legalmente nominato. Dovrà d'ora in poi essere rispettata nell'autorità legale da edicta emanati dai consoli che agiscono secondo Senatus Consulta Ultima, leggi opportunamente votate e passate da uno dei comitia, decreta passati dal collegium pontificum, decreta passati dal collegium augurium, Senatus Consulta ed edicta magisteriali (in ordine discendente di autorità come descritto nella IV Sezione di questa Costituzione). Nel caso di conflitto tra un'autorità inferiore e un'autorità superiore, l'autorità superiore dovrà avere la precedenza. Nel caso una legge passata da dei comitia ne contraddica una, passata da altri o dai medesimi comitia, che non annulla esplicitamente l'altra legge, le legge più recente dovrà avere la precedenza.

C) Questa Costituzione dovrà servire come statuto di società per Nova Roma, un'entità leglmente incorporata nello Stato del New Hampshire, USA (d'ora in poi vi si farà riferimento come "la corporazione"). La gestione e le procedure del consiglio d'amministrazione e i dirigenti della corporazione dovranno essere in accordo con la linee guida e le strutture poste da questa Costituzione. Il consiglio d'amministrazione della corporazione dovrà essere composto dal Senato di Nova Roma (come descritto nella V Sezione di questa Costituzione), e i dirigenti della corporazione dovranno essere i magistrati di Nova Roma (come descritto della IV Sezione di questa Costituzione) come segue:

  1. I co-presidenti della corporazione dovranno essere i consoli di Nova Roma;
  2. I co-vice-presidenti della corporazione dovranno essere i pretori di Nova Roma;
  3. I co-tesorieri della corporazione dovranno essere i questori di Nova Roma;
  4. I co-segretari della corporazione dovranno essere i censori di Nova Roma.

D) Questa Costituzione può essere alterata da una legge passata dai comitia centuriata; tali alterazioni a questa Costituzione devono essere ratificate da un voto dei due terzi dell'intero Senato prima di entrare in vigore. Gli edicta di un Dittatore nominato possono anche alterare questa Costituzione, soggetti a ratifica del Senato.

E) L'uso di pronomi personali maschili e termini tecnici all'interno di questa Costituzione è fatto unicamente per chiarezza, e non deve essere interpretato per insinuare alcuna disprità tra sessi di fronte alla legge.

II - CITTADINI E GENTES
A) Cittadinanza

  1. Ogni persona che sia sui juris secondo le leggi del luogo in cui vive può richiedere la cittadinanza.
  2. Una persona che non sia sui juris secondo le leggi del luogo in cui vive può, con il permesso scritto dei genitori o del tutore legale secondo le relativa legge locale, presentare una petizione al pater o alla mater- familias di una gens di Nova Roma per l'ammissione a quella gens. Nel caso di assenza del paterfamilias quella persona dovrà essere considerata membro della gens e potrà partecipare alla vita religiosa e sociale di Nova Roma. I membri di tali gens che non sono pieni cittadini sono responsabilità esclusiva del paterfamilias e non necessitano di essere registrati dai censori.
  3. La cittadinanza è aperta a tutti indipendentemente dall'eredità etnica, sesso, fede religiosa od orientazione sessuale.
  4. La cittadinanza può essere revocata contro la volontà per quei casi che dovranno essere stabiliti dalla legge o può essere lasciata volontariamente da notifica dei consoli o da decisione pubblica di fronte a tre o più testimoni.

B) I seguenti diritti dei cittadini dovranno essere garantiti, ma questo elenco non deve essere interpretato per escludere che i cittadini possano avere altri diritti.

  1. Completa autorità sulla persona e su usi familiari, rituali e credenze, pagane o no; eccetto dove questa Costituzione affidi la partecipazione ai riti della Religio Romana, come nei casi di magistrati e Senatori.
  2. Il diritto e dovere di restare soggetti ai diritti civili e alle leggi dei Paesi in cui risiudono e/o di cui hanno la cittadinanza, indipendentemende dal loro status di duplice cittadinanza di Nova Roma;
  3. Il diritto di votare nelle elezioni come membri dei propri comitia su materie portate davanti al Popolo nelle modalità descritte in questa Costituzione;
  4. Il diritto di partecipare a tutti i forum pubblici e alle discussioni, e il diritto di aspettarsi ragionevolmente che tali forum siano supportati dallo Stato, eccetto laddove rappresentino un imminente e chiaro pericolo per la Repubblica. Questi forum ufficialmente sponsorizzati possono venire ragionevolmente moderati nell'interesse di mantenere ordine e civiltà.
  5. Il diritto di provocatio; appellarsi alla decisione di un magistrato che ha un diretto impatto negativo su uel cittadino ai comitia populi tributa;
  6. Il diritto di rimanere sovrani e sicuri all'interno della proprioa casa, persona e proprietà.
  7. Il diritto di chiedere e ricevere assistenza e consulenza dallo Stato in materia di disputa religiosa e sociale che stia capitando all'interno o all'esterno della diretta giurisdizione di Nova Roma;
  8. Il diritto di portare avanti imprese d'affari all'interno di Nova Roma attraverso l'istituzione dell'ordo equester, e il diritto di ricevere ragionevoli incoraggiamenti per costruire un'economia salda su un commercio orientato sullo stile romano; le uniche restrizioni riguardano materiale informativo e d'altro tipo sotto copyright dello Stato, che dovrà rimanere proprietà dello Stato.

C) Gli ordini. Anche se i membri dei tre ordini sono uguali agli occhi della legge, l'istituzione degli ordini è talmente significativa da essere stata perpetuata in Nova Roma. Ci sono tre ordini in cui tutti i cittadini sono distribuiti.

  1. Ordo Patricius. L'ordine patrizio è formato da quelle gentes che furono tra le prime trenta ad unirsi a Nova Roma. Se un posto divenisse vacante, i censori avranno il potere di elevare una gens plebea a gens patrizia.
  2. Ordo equester. L'ordine equestre è formato da cittadini impegnati in ambito commerciale (preferibilmente con un teme romano) che richiedono ed ottengono il permesso di entrarvi da parte dei censori. E' previsto che tali individui versino allo Stato una parte del ricavo derivato da Nova Roma e ricevano in cambio ragionevoli incoraggiamenti nei loro affari. Per proposte di partecipazione a comitia, cariche finanziarie ecc... i membri dell'ordine equestre dovranno essere considerati come appartenenti all'ordine patrizio o plebeo, a seconda del loro status precedente all'immissione nell'ordine equestre.
  3. Ordo plebeius. L'ordine plebeo è formato dagli individui non appartenenti nè all'ordine patrizio nè all'ordine equestre.

D) Gentes. Essendo famiglie e clan il fondamento della società romana, le prerogative e le responsabilità della famiglia sono di primaria importanza per Nova Roma. Fatta eccezione dove specificamente trattato in questa Costituzione e per legge, ogni gens ha il diritto di determinare il proprio corso d'azione, e i genitori dovranno avere il diritto indiscusso e la responsabilità di occuparsi dell'educazione e formazione dei loro figli.

  1. Ogni gens dovrà essere registrata dai censori, che manterranno i registri dei membri della gens e altre informazioni rilevanti.
  2. Due gentes non possono avere lo stesso nomen a meno che non siano differenziate da un agnomen. I censori saranno responsabili dell'osservanza di questa regola.
  3. Ogni gens, attraverso qualsiasi mezzo considerato appropriato, dovrà avere un paterfamilias (fem. materfamilias) che avrà il compito di agire come capo della gens e parlare a suo nome quando necessario. Il detentore di tale posizione dovrà essere registrato come tale dai censori. Il paterfamilias può, a sua discrezione, espellere membri della propria gens o accettarne di nuovi.

E) Tribù e Centurie

  1. Dovranno esistere trentacinque tribù in cui i censori distribuiranno tutti i cittadini. Trentuno di queste saranno designate tribù rurali e saranno assegnate dai censori come stabilito dalla legge passata dai comitia populi tributa. Le altre quattro tribù saranno designate tribù urbane, e saranno composte da quei cittadini che hanno mancato di votare nelle elezioni annualidei magistrati. Se un membro di una tribù urbana vota alle successive elezioni annuali dei magistrati, sarà riassegnato ad una tribù rurale.
  2. Dovranno esistere centonovantatre centurie in cui i censori distribuiranno tutti i cittadini. L'esatta composizione di queste centurie dovrà essere determinata da una legge passata dai comitia centuriata ma dovrà essere pesata in favore di quei cittadini che abbiano dimostrato il maggior impegno verso Nuova Roma.

III - COMITIA
A) I comitia curiata dovranno essere formati da trenta lictores centuriatae, nominati dal collegium pontificum. Saranno convocati per ordine del Pontifex Maximus, e il collegium pontificum dovrà porre le regole secondo cui i comitia curiata opereranno interamente. Dovranno avere le seguenti responsabilità:

  1. Investire i magistrati eletti o nominati dell' Imperium ( che è necessario per impiegare la coercitio, il potere di costringere all'obbedienza ai propri editti, interpretare ed applicare la legge e possedere l'onore di essere preceduti da littori come simbolo della carica), senza il diritto al rifiuto individuale o come corpo.
  2. Sottoscrivere la nomina di sacerdoti e sacerdotesse ufficiali della Religio Romana, le adozioni e la registrazione delle volontà.

B) I comitia centuriata dovranno essere composti da tutti i cittadini, raggruppati nelle rispettive centurie . Potendo essere convocati per ordine di un Consul o di un Praetor, solo i comitia centuriata potranno passare leggi disciplinanti le regole secondo cui si opererà internamente.
Avranno i seguenti poteri:

  1. approvare leggi riguardanti l'intera cittadinanza.
  2. eleggere gli edili plebei e i tribuni della plebe.
  3. pronunciarsi su casi legeli riguardanti unicamente membri dell'ordine plebeo che non siano concernenti la rimozione permanente della cittadinanza.

D) I comitia populi tributa dovranno essere formati da tutti i cittadini, raggruppati nelle rispettive tribù. Potendo essere convocati per ordine di un Consul o di un Praetor, solo i comitia populi tributa potranno passare leggi disciplinanti le regole secondo cui si opererà internamente. Avranno i seguenti poteri:

  1. approvare leggi riguardanti l'intera cittadinanza.
  2. eleggere i questori e gli edili curuli.
  3. pronunciarsi su casi legali non concernenti la rimozione permanente della cittadinanza.

IV - MAGISTRATI
I magistrati sono eletti e nominati ufficiali responsabili del mantenimento e della gestione degli affari dello Stato. Ci sono due categorie di magistrati: ordinarii (coloro che sono ordinariamente eletti) ed extraordinarii (coloro che sono nominati o eletti solo occasionalmente). Le qualifiche necessarie per rivestire queste posizioni possono essere stabilite da leggi passate da uno dei comitia.

... continua.

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